Le domande più frequenti sul Noleggio a Lungo Termine
• Autocarri e veicoli per usi speciali il cui utilizzo è inerente con lo svolgimento dell’attività
propria dell’impresa
La deducibilità delle spese relative ai veicoli diversi dalle autovetture, motocicli, ciclomotori e dagli altri citati all’articolo 164 del Tuir è consentita in misura piena se è rispettato il requisito dell’inerenza, ossia la riferibilità del costo all’attività d'impresa (seppure con qualche eccezione, vedi disciplina dei falsi autocarri). Ad esempio è inerente il furgone per l’imprenditore elettricista considerata l’attività svolta, non lo sarebbe invece per il notaio.
Tra tali veicoli a deducibilità integrale rientrano gli autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale, autotreni, autoarticolati ed autosnodati.
• I veicoli che sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa
In questo caso l’interpretazione dell’amministrazione finanziaria è piuttosto stringente e ricadono nella fattispecie solo i veicoli senza i quali non può essere svolta e neppure configurabile l’attività d’impresa. Ad esempio le auto utilizzate per l’insegnamento della guida nel caso delle autoscuole.
• I veicoli adibiti ad uso pubblico, come ad esempio i taxi
essere immatricolati come autocarri. Per controllare che un veicolo non rientri in tale categoria, esiste un test da effettuare. In particolare, i veicoli che simultaneamente soddisfano le seguenti tre condizioni, si considerano fiscalmente alla stregua delle autovetture e pertanto non possono beneficiare della deducibilità integrale.
Si tratta di veicoli:
• immatricolati o reimmatricolati come “N1” (autocarri), con codice carrozzeria “F0” (effezero);
• con quattro o più posti passeggeri;
• con rapporto tra potenza del motore in Kw e differenza tra massa complessiva e tara (in tonnellate) del veicolo pari o superiore a 180.
Le auto e i veicoli in generale assegnati in uso promiscuo al dipendente possono essere utilizzate sia per motivi di lavoro che personali. Per tale ragione (uso privato) rappresentano un compenso in natura che deve essere tassato.
Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta (articolo 164, comma 1, lett. b-bis, Tuir) sono deducibili nella misura del 70%.
Elementi da tener presente:
• per spese e componenti negativi si intendono i canoni di noleggio e gli altri eventuali costi relativi ai veicoli concessi ai dipendenti in uso promiscuo
• la misura della deducibilità è agevolata e pari al 70% senza alcun limite massimo di spesa
• è tuttavia richiesto che l’assegnazione avvenga per la maggior parte del periodo di imposta
Affinché si rientri in tale fattispecie, è obbligatorio che al dipendente sia assegnata l’autovettura tramite clausola contrattuale o specifica lettera di assegnazione possibilmente con data certa. Ciò comporta che il fringe benefit (ossia la quota di utilizzo dell’auto per finalità private) sia tassabile in busta paga secondo il principio di omnicomprensività del reddito di lavoro.
Qual è la tassazione in capo al dipendente relativamente al benefit che si forma per l’utilizzo promiscuo del veicolo?
• Auto immatricolate e assegnate dal 1° luglio 2020
In base alle novità introdotte dalla legge di bilancio 2020, la tassazione in capo al dipendente è graduata in ragione delle emissioni di anidride carbonica del veicolo selezionato: tanto più il veicolo è inquinante e tanto più alta sarà la tassazione.
La quantificazione del fringe benefit riferibile alla disponibilità del veicolo concesso in uso promiscuo è un valore imponibile in busta paga che si somma agli altri imponibili e che va ad incidere sia sulla tassazione diretta (Irpef e addizionali) che sui contributi previdenziali. Il vigente articolo 51, comma 4, del Tuir prevede che:
• le autovetture, gli autoveicoli per il trasporto promiscuo, gli autocaravan, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione
• concessi in uso promiscuo contrattualmente o con lettera di assegnazione a decorrere dal 1° luglio 2020
• concorrono alla formazione di un fringe benefit (al netto di eventuali somme addebitate al dipendente) pari al costo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base delle tabelle Aci annuali moltiplicato:
• 25% per i veicoli con valori di emissione di Co2 non superiori a 60 g/km - 30% per i veicoli
con valori di emissione di Co2 superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km - 40% per i veicoli con valori di emissione di Co2 superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km per il 2020 e al 50% a decorrere dall'anno 2021 - 50% per i veicoli con valori di emissione di Co2 superiori a 190 g/km per il 2020 e al 60% a decorrere dall'anno 2021
Esempio:
Autovettura con emissioni comprese nella fascia tra 160 g/km e 190 g/km e con costo chilometrico
pari a 0,74153 euro.
Nel 2020 il fringe benefit (ossia reddito imponibile annuo relativo all’uso dell’auto) è pari a 4.449,18 euro (40% x 0,74153 x 15.000)
Nel 2021 il fringe benefit è pari a 5.561,48 euro (50% x 0,74153 x 15.000)
Nel corso del 2021 al dipendente vengono trattenuti 100 euro al mese (1.200 annui), sicché il valore imponibile del benefit è 4.361,48 euro.
• Auto assegnate entro il 30 giugno 2020
La normativa transitoria prevede si debba applicare l’articolo 51, comma 4 del Tuir nella versione al 31 dicembre 2019. In questi casi il valore imponibile è pari al 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base delle tabelle ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente, a prescindere dal livello di emissioni di Co2 emesse dal veicolo assegnato.
• Auto immatricolate entro il 30 giugno 2020 e assegnate successivamente a questa data
In questo caso il reddito imponibile del fringe benefit è costituto dal valore normale ai sensi dell’articolo 9 del Tuir diminuito dei costi sostenuti dal dipendente nell'esclusivo interesse del datore di lavoro. In sostanza, dal valore del canone di noleggio pagato dal datore di lavoro deve essere dedotto il costo chilometrico desumibile dalle tabelle ACI in relazione ai percorsi effettuati per ragioni di lavoro (considerando sia gli spostamenti all'interno che all’esterno del comune in cui si trova la sede di lavoro).
concessi a dipendenti o amministratori (in uso promiscuo o esclusivamente per ragioni private), quelli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, quelli che rappresentano beni merce e quelli adibiti ad uso pubblico.
I canoni delle autovetture prese a noleggio a lungo termine e tenute a disposizione sono deducibili nella misura del 20% dei costi sostenuti fino all’ammontare di euro 3.615,20 annuo (quindi il costo massimo deducibile è 3.615,20 x 20% = 723,04 euro) per la quota di noleggio puro e senza limiti e/o per la quota relativa ai servizi per la gestione del mezzo (ad esempio per manutenzione). Il limite massimo è ridotto rispettivamente a 774,69 euro e 413,17 euro per motocicli e ciclomotori.
quota servizi relativa alla gestione del veicolo (ad esempio per manutenzione), senza limiti di importo.
Nel caso degli studi associati e delle società semplici si deve anche tener conto del limite di un veicolo per socio o associato. Resta comunque ferma la possibilità di assegnare veicoli ai dipendenti dello studio e fruire del relativo trattamento fiscale.
Gli agenti e i rappresentanti di commercio che sono regolarmente iscritti al registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio e all’Enasarco, possono fruire di un trattamento di favore rispetto a quello stabilito per i professionisti. Il legislatore, infatti, ha tenuto conto dell’esigenze di mobilità tipiche di questa categoria di lavoratori. Ai fini della deducibilità fiscale di vantaggio (ma non ai fini IVA) rientrano anche i promotori finanziari. Per tutti questi soggetti, la deducibilità delle auto a noleggio è pari all’80% dei costi sostenuti tenuto conto del limite 5.164,57 euro sul noleggio puro. Invece, la quota pagata a fronte dei servizi per la gestione del mezzo (ad esempio per manutenzione) è deducibile per l’80% del suo importo, senza limiti massimi.
La regola generale è che l'IVA relativa ai canoni di noleggio è detraibile nella misura del 40% nel caso degli esercenti arti e professioni, auto tenute a disposizione e auto date in uso promiscuo senza riaddebito in busta paga. Invece, la detraibilità è pari al 100%, se i veicoli
- formano oggetto dell'attività propria dell'impresa (ad esempio compravendita di auto)
- sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione
- sono assegnati in uso promiscuo con riaddebito e fattura il cui imponibile è almeno pari al valore normale
Nel caso degli agenti e rappresentanti il diritto alla detrazione dell'IVA spetta nella misura in cui i veicoli vengono utilizzati nello svolgimento dell’attività di impresa; per la quota relativa all’utilizzo privato del mezzo la detrazione non è ammessa. Di converso, se l’uso avviene esclusivamente nell’esercizio dell’attività, la detrazione spetta al 100%.
L’anticipo è la corresponsione di una parte del costo pattuito per tutta la durata del noleggio e deve essere fatturato secondo le medesime regole relative alla fatturazione dei canoni. Viceversa, il versamento di un deposito cauzionale ha una funzione di garanzia e deve essere restituito al termine del contratto al netto di eventuali danni subiti. Il deposito cauzionale non rientra nell’ambito di applicazione dell’IVA pertanto non c’è obbligo di fatturazione.
A livello sostanziale, con la locazione finanziaria o leasing finanziario è prevista la possibilità di riscattare il bene. Viceversa, con la locazione o il noleggio il veicolo viene restituito al termine del contratto, salvo proroghe.
Nel primo caso, dunque, il cliente paga l’intero prezzo del veicolo oltre ai servizi, nel secondo, invece, viene pagato solo l’utilizzo e i servizi (nel caso del full service) per il periodo di durata del contratto.
Non si registrano particolari adempimenti per i veicoli a noleggio, né limitazioni ai fini IRAP, mentre nel caso del leasing è necessario distinguere la quota capitale dagli interessi per la corretta determinazione dell’IRAP nonché indicare le necessarie informazioni civilistiche in Nota integrativa.